Anatocismo Bancario
Ci eravamo convinti che l’anatocismo fosse un retaggio del passato e che gli istituti bancari non potessero più applicarlo. In tanti (i nostri politici) hanno provato a rimettere in piedi questa pratica vietata dal nostro ordinamento ma, grazie alle forti opposizioni, non c’erano mai riusciti; fino ad oggi.
L’ultimo assalto alla diligenza è di questo mese (marzo 1016) e la pratica dell’anatocismo è stata reintrodotta. In maniera edulcorata ma è stata reintrodotta.
D’ora in avanti dovremo parlare di anatocismo annuale e non più di trimestrale, ecco perché:
- al 31 dicembre verrà fatto il calcolo degli interessi su un determinato contratto bancario
- il correntista avrà tempo di pagare gli interessi entro il primo marzo dell’anno successivo
- se non vuole, o non riesce a pagare, questi interessi verranno verranno sommati alla quota capitale e genereranno a loro volta interessi
- il correntista potrà autorizzare preventivamente che gli interessi non pagati vadano a sommarsi alla quota capitale
Se entro il primo marzo non è stato possibile far fronte al pagamento degli interessi non rimarrà altra scelta che mettere tutto nel calderone della quota capitale e aspettare tempi migliori per il pagamento.
Entrare legalmente nel vortice dell’anatocismo non è una cosa da poco, i danni che è possibile subire potranno essere rilevanti. Le nuove vittime dell’anatocismo diventeranno sicuramente le aziende ed i soggetti privati con maggiori difficoltà economiche.
Per chi ancora non lo sapesse con l’anatocismo stiamo parlando di interesse composto ed il mancato pagamento degli interessi annuali potrà provocare un danno economico enorme.
Ti faccio un esempio su un capitale di 100.000 euro con tassi di interesse al 10% annuo: dopo 10 anni restituiremo 100.000 di interessi (pagamenti regolari). Con l’interesse composto (anatocismo) ne restituiremo quasi 160.000, il 60% in più.
Fai tu i tuoi ragionamenti!
Di seguito il testo della modifica dell’articolo di legge modificato:
Art. 17-bis.
(Modifiche all’articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e al calcolo degli interessi).
1. Al comma 2 dell’articolo 120 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
«a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: i) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1o marzo dell’anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; ii) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l’addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l’autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l’addebito abbia avuto luogo.».
Come al solito ti salutiamo ricordandoti che sei hai necessità di risolvere dei problemi legati all’anatocismo, usura bancaria e pignoramento siamo a disposizione.
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