OPPOSIZIONE ALLA LIBERAZIONE DELL’IMMOBILE PIGNORATO
E’ possibile opporsi alla liberazione dell’immobile pignorato ?In certi casi si, bisogna avere le carte in regola per poterlo fare.
Diciamo che è possibile opporsi alla liberazione dell’immobile pignorato quando, ad esempio, abbiamo un contratto di locazione oppure siamo detentori di un diritto quale quello di abitazione oppure di usufrutto e nel caso di assegnazione della casa coniugale.
Iniziamo a dire che un contratto di locazione può essere registrato oppure trascritto. Nel primo caso viene data indicazione all’agenzia delle entrate della stipula del contratto, nel secondo caso viene addirittura trascritto in conservatoria, viene segnalato i conservatoria nel registro immobiliare.
Se il contratto è stato solamente registrato e la registrazione è antecedente al pignoramento immobiliare possiamo continuare ad abitare l’immobile fino alla scadenza del contratto fino ad un massimo di nove anni.
Se il contratto invece è stato trascritto e ha durata superiore ai nove anni possiamo continuare ad abitare l’immobile fino alla scadenza naturale dl contratto.
I patti da rispettare sono essenzialmente due; il primo è quello di pagare puntualmente le rate, il secondo è di non cadere nella trappola del canone vile quindi di stabilire un contratto di affitto più basso rispetto a quello dei valori di mercato.
Ci danno la possibilità di opporci alla liberazione dell’immobile pignorato alcuni diritti, quale quello di abitazione, il diritto d’uso ma anche la titolarità di un usufrutto nel momento in cui questo non è stato pignorato.
Anche qua le regole sono molto importanti perché questi diritti devono essere trascritti precedentemente ad un pignoramento ma anche ad una ipoteca altrimenti lasciano il tempo che trovano.
E’ difficile trovare dei diritti di abitazione oppure di usufrutto o d’uso trascritti precedentemente ad una ipoteca oppure ad un pignoramento però se tu ricadi in questo tipo di casistica potresti continuare ad abitare l’immobile tranquillamente.
Il terzo motivo di opposizione è l’assegnazione della casa coniugale; quando marito e moglie, che hanno dei figli minori, si separano il giudice decide di affidare ad uno dei due l’immobile di modo che si possano crescere i figli fino al raggiungimento della maggiore età oppure alla loro indipendenza economica.
Anche questo è un argomento alquanto complesso e ho deciso di affrontarlo in un successivo video.
Per adesso ti saluto, ci sentiamo al prossimo video.