ASSEGNAZIONE DEL BENE PIGNORATO

Pignoramento

Sapevi che il creditore ha la possibilità di acquisire il bene pignorato? In questo articolo ti spiegheremo cosa significa “assegnazione del bene” e come il creditore può richiederla al giudice. Scopri tutto ciò che devi sapere per capire al meglio questa opzione nel caso in cui nessuno partecipi all’asta o non vengano presentate offerte.

Cosa significa “Assegnazione del Bene”?

L’assegnazione del bene è la possibilità per il creditore di chiedere al giudice di essere designato come proprietario dell’immobile, nel caso in cui non ci siano partecipanti all’asta o non siano state presentate offerte.

Procedura e Considerazioni

Quando si presenta questa situazione, è importante aprire una discussione tecnica per valutare vari aspetti. Può accadere che il valore del debito sia inferiore al prezzo base dell’asta, oppure che il debito sia molto elevato. In entrambi i casi, è necessario valutare attentamente le implicazioni e le conseguenze.

È importante sottolineare che il creditore può trasferire il bene a una terza persona o a una società entro cinque giorni dalla sua aggiudicazione. Questa opzione potrebbe essere utilizzata per intestare l’immobile a una società satellite, con l’obiettivo di rivenderlo successivamente sul mercato.

È fondamentale notare che si tratta di una congettura e di una possibilità che potrebbe anche non concretizzarsi. Tuttavia, è importante essere consapevoli di tutte le possibilità e le regole del gioco, anche quelle più remote e meno probabili.

Frequenza dell’Assegnazione del Bene

L’assegnazione del bene non è una situazione comune, ma nel caso in cui ti trovi di fronte a un grave problema di pignoramento immobiliare, è opportuno valutare anche questa opzione e il relativo rischio. Conoscere tutte le regole del gioco ti permetterà di prendere decisioni più consapevoli e informate.

Procedura dell’Assegnazione (art. 588 e ss. c.p.c.)

La procedura di assegnazione (art. 588 e seguenti c.p.c.) consente al creditore di richiedere l’attribuzione del bene, sia per sé che per conto di un terzo, qualora la vendita non venga effettuata. Il creditore deve presentare un’istanza di assegnazione contenente un’offerta di pagamento pari alle spese di esecuzione, ai crediti con prelazione e al prezzo base stabilito per la vendita. Entro cinque giorni dalla decisione del tribunale o dalla sua comunicazione, il creditore che ottiene l’assegnazione per conto di un terzo deve dichiarare in cancelleria il nome del beneficiario terzo, allegando la sua dichiarazione di interesse. In mancanza di tale dichiarazione, il bene viene trasferito al creditore (art. 590 bis c.p.c.).

Si possono manifestare varie situazioni nel percorso dell’assegnazione:

  • il primo presume che il credito sia superiore al base d’asta
  • il secondo che abbia un valore simile
  • il terzo che sia inferiore; in quest’ultimo caso il creditore dovrà pagare la differenza.
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