Decreto Legge 14 dicembre 2018 n. 135
Con il decreto legge 14 dicembre 2018 n. 135 vengono apportate alcune novità sui pignoramenti immobiliari.
Le modifiche su alcuni articoli del codice di procedura civile daranno maggiori possibilità a coloro che vivono il problema del pignoramento immobiliare; questo principalmente se intendono utilizzare lo strumento della conversione del pignoramento.
Andiamo con ordine e vediamo di analizzare le varie modifiche inserito nell’articolo 4 del decreto che abbiamo menzionato.
Art 495 cpc
Prima di tutto vengono eseguite alcune modifiche all’articolo del codice di procedura civile numero 495; questo articolo norma la conversione del pignoramento e dice sostanzialmente che è possibile risolvere l’esecuzione versando le somme dovute in diverse tranche. Prima del decreto in oggetto si doveva versare 1/5, quindi il 20% e successivamente la parte residua poteva essere pagate in massimo 36 rate. Per i pignoramenti successivi al 14 dicembre 2018 viene data la possibilità di versare 1/6 e successivamente rateizzare in 48 mesi.
E’ una piccola misura che potrebbe creare dei vantaggi a tutte quelle persone che non hanno una grossa esposizione debitoria ;con questa formula si potrebbe avere più facilità nel pagamento dei debiti ma non migliora di tanto una potenziale esposizione debitoria rilevante.Se hai un debito di 100.000 euro difficilmente avrai la possibilità di anticipare cifre considerevoli ed onorare le successive rate.Sempre nell’articolo 495 cpc viene modificato un altro elemento e cioè la tolleranza sui tempi di mancato pagamento di una rata; se prima il limite massimo del ritardo era quantificato in 15 giorni ora è invece di 30 giorni
Art 560 cpc
Viene modificato l’articolo 560 del cpc ed in particolar modo viene data la possibilità a chi ha crediti nei confronti della pubblica amministrazione ,per un importo pari o superiore all’esposizione debitoria, di liberare l’immobile assegnato o venduto tra il sessantesimo e novantesimo giorno dal decreto di trasferimento.
Art 569 cpc
L’articolo 569 cpc subisce una aggiunta che nello specifico riguarda la precisazione del credito.Il creditore procedente ed eventualmente quelli intervenuti devono comunicare, entro trenta giorni dall’udienza fissata, un atto, da notificare anche al debitore, dove si indica l’ammontare del residuo di credito per cui si procede, comprensivo degli interessi maturati, del criterio di calcolo di quelli in corso di maturazione e delle spese sostenute fino all’udienza.Se questo adempimento non viene onorato verranno prese in considerazione solamente le somme menzionate nell’atto di precetto maturate degli interessi legali. e delle spese successive.
Tutte queste disposizioni riguardano i procedimenti esecutivi successivi all’entrata in vigore del decreto.